Descrizione
La Commissione Elettorale Circondariale è istituita con decreto del Presidente della Corte d’appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal Commissariato del Governo e tre eletti dal Consiglio Provinciale (DPR 223/1967 art. 21)
La Commissione Elettorale, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale è presieduta dal Prefetti o suo delegato.
Nei circondari con popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite delle Sottocommissioni Elettorali che svolgono le stesse funzioni della Commissione.
COMPITI
La Sottocommissione Elettorale Circondariale esamina le operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale dei comuni del proprio circondario nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. Infine, è compito della Sottocommissione Elettorale Circondariale procedere alle operazioni di ammissione o ricusazione delle candidature e delle liste presentate dai comuni del circondario per le elezioni Amministrative.
L'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
Gli interessati potranno inoltrare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 25 ottobre 2024.