Descrizione
1. Sono soggetti allâassolvimento dellâobbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di etĂ . Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dellâobbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di etĂ .
2. Ha assolto lâobbligo di istruzione lâalunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacitĂ tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autoritĂ .
3. Rispondono dellâassolvimento dellâobbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dellâart. 4, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, questo ufficio ha compilato lâelenco dei minori che compiono sei anni di etĂ entro il 31 dicembre dellâanno scolastico di riferimento, soggetti allâobbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso la segreteria comunale durante le ore di apertura della stessa al pubblico. Ă assicurata la riservatezza dei dati personali cosĂŹ come prescrivono le vigenti norme.
4. Lâart. 4, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: ÂŤPossono, altresĂŹ, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di etĂ entro il 30 aprile dellâanno scolastico di riferimentoÂť.