Descrizione
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 15 ottobre 2026, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo che in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico, in occasione delle quali, per la esecuzione di fuochi pirotecnici nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della Legge Regionale di Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13, di apposita autorizzazione, fermo restando che dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi.