Allegato: Ordinanza Sindacale n. 636
IL SINDACO ORDINA dalle ore 18:00 del giorno 30 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 del 7 gennaio 2022 è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi, in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.
Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.
Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose, ect.
Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
È vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.